Art. 1.

      1. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è inserito il seguente:

      «I termini di prescrizione previsti nei commi precedenti sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-sexies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commessi nei confronti di minori di anni diciotto».